REGOLAMENTO INTERNO
Il presente regolamento interno è redatto a integrazione del nuovo statuto approvato nell’assemblea del 6 giugno 2019, è stato approvato a maggioranza nella riunione dell’Organo di Amministrazione del 18/06/2020, annulla e sostituisce il precedente regolamento.
Art. 3 – Ammissione e numero degli associati
I soci possono essere ammessi nelle seguenti categorie:
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Soci ordinari
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Soci onorari, qualifica attribuita dall’Organo di Amministrazione (successivamente OdA) per merito.
Le domande di associazione, redatte sull’apposito modulo, vanno indirizzate all’OdA. La domanda implica l’accettazione dello Statuto e del Regolamento.
Art. 4 – Diritti e obblighi degli associati
Obbligo del Socio è il versamento dell’annuale canone sociale, che copre il periodo 1° gennaio – 31 dicembre, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno.
Dopo tale data il socio moroso sarà invitato a regolarizzare la sua posizione entro 60 giorni, termine improrogabile oltre il quale il mancato pagamento della quota sarà segnalato al Collegio dei Probiviri che, quali garanti dello statuto, prenderanno i necessari provvedimenti.
Art. 7 – Assemblea
La procedura per la nomina dei componenti dell’OdA e del Collegio dei Probiviri nel corso di Assemblea è la seguente:
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La votazione alle cariche sociali avviene a scrutinio segreto.
Oltre alla votazione durante l’assemblea è consentito:
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votare via mail da inviare al presidente del comitato elettorale
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votare tramite posta in busta chiusa che sarà custodita e consegnata al momento dello scrutinio al presidente del comitato elettorale.
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il Collegio dei Probiviri nomina una commissione elettorale composta da tre membri, non ricoprenti cariche sociali né candidati alle stesse, che fungeranno anche da scrutatori;
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i tre membri della Commissione Elettorale eleggono nel loro ambito il presidente e provvedono alle incombenze elettorali;
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i candidati agli organi associativi devono essere soci da almeno 3 mesi ed essere in regola con il pagamento del canone sociale.
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un socio può candidarsi ad un solo organo collegiale;
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le proposte di candidatura devono pervenire debitamente compilate alla Commissione Elettorale sul modulo predisposto, entro il termine stabilito.
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per ognuno dei due organi da eleggere sarà compilata dalla commissione elettorale una lista unica in ordine alfabetico;
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l’OdA provvede ad inviare ai soci la lettera di convocazione dell’assemblea elettorale indicando le modalità di votazione, il luogo, la data e l’ora di apertura e di chiusura delle urne. Alla lettera dovranno essere allegate le due liste dei candidati;
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le deleghe, massimo due per socio, devono essere completamente e sottoscritte dal delegante;
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gli scrutatori redigono, per ognuno dei due organi, un elenco in ordine di numero di voti, che sottopongono al Collegio dei Probiviri, che procede all’approvazione degli eletti;
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risultano eletti i candidati secondo l’ordine dei voti.
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in caso di parità dei voti, prevale il candidato con maggiore anzianità d’iscrizione all’associazione;
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l’OdA uscente provvede a convocare la prima riunione dei due organi eletti, per l’elezione delle cariche interne, e successivamente a comunicare ai soci i risultati delle elezioni e le relative nomine.
Art. 8 – Organo di Amministrazione
In caso di dimissioni o decesso di un componente, l’OdA ha facoltà di cooptare un sostituto, scelto fra i soci tenendo conto delle relative competenze.
La prima seduta di mandato (“direttivo congiunto”) è presieduta dal Presidente uscente fino all’elezione del nuovo Presidente.
Per la nomina del Presidente dell’OdA e del Presidente del Collegio dei Probiviri devono essere presenti tutti i componenti.
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente, in caso di sua impossibilità, individua tra i componenti dell’OdA, uno o più componenti a cui delegare le sue mansioni.
In caso di dimissioni, decesso o espulsione del Presidente in carica l’OdA ha facoltà di nominare al suo interno un sostituto che operi sino alla convocazione di nuova Assemblea dei Soci.
Art. 11 – Il Patrimonio
Il patrimonio liquido va depositato in conto corrente presso uno o più istituti di credito.
Per la gestione della liquidità il Presidente può affidare la delega a uno o più componenti dell’OdA.
Trieste 18/06/2020